1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso di attività subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.