Art. 6.
(Libretto di immersione).

      1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso di attività subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.

 

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      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata al titolare, che ne è responsabile ed è tenuto a esibirlo agli organi abilitati per legge, nonché agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini dell'assunzione.